Statuto

“Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’- APS”

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

denominazione – durata – scopo – attività

Art. 1 – Denominazione e durata

1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, con sede in Lugo, l’Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali ‘Adriano Guerrini’ – APS”, di seguito denominata Associazione.

2) L’Associazione è apartitica e aconfessionale, ha durata illimitata e non persegue alcuno scopo di lucro diretto o indiretto.

 

Art. 2 – Scopo

 1) L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2) Obiettivo primario dell’Associazione è la creazione di uno spirito di amicizia e di fratellanza fra i popoli, per il superamento delle barriere territoriali, culturali, storiche, per la diffusione e il consolidamento di rapporti di collaborazione e cooperazione su temi comuni o diversi, nel rispetto delle specificità di ognuno.

3) L’Associazione desidera:

a) dare ai cittadini l’opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre più vicina, democratica e aperta al mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell’Unione Europea;

b) sviluppare un’identità europea fondata su valori, storia e cultura comuni;

c) promuovere un senso di appartenenza all’Unione Europea tra i cittadini;

d) promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei, rispettando e valorizzando la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale;

e) riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro;

f) promuovere, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo, iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni;

g) rendere l’idea dell’Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo realizzazioni e valori europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato;

h) incoraggiare l’interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i Paesi, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa, con un’attenzione particolare per le attività finalizzate a sviluppare rapporti più stretti tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione e i cittadini di tutto il mondo;

i) sensibilizzare i giovani sul proprio essere cittadini europei, incoraggiandoli a riflettere su temi di rilevanza europea e coinvolgendoli nel dibattito sulla costruzione e sul futuro dell’Unione Europea e della Comunità Mondiale;

j) infondere nei giovani un senso di cittadinanza attiva, di solidarietà e di tolleranza, coinvolgendoli nella costruzione del futuro;

k) promuovere la mobilità entro e oltre i confini dell’UE, l’apprendimento non formale e il dialogo interculturale, favorendo l’inclusione di tutti i giovani indipendentemente dal grado di istruzione, provenienza sociale e bagaglio culturale;

l) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani in generale, e in particolare la loro cittadinanza europea;

m) promuovere la solidarietà e la tolleranza tra i giovani, al fine di rafforzare la coesione sociale nell’Unione Europea;

n) favorire la comprensione reciproca tra giovani di diversi paesi;

o) contribuire a migliorare la qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili e le competenze delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

p) promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Per il perseguimento di tale obiettivo l’Associazione è aperta al contributo di quanti ne condividono lo scopo primario e alla collaborazione con enti, associazioni, gruppi che si riconoscano nelle medesime finalità.

 

Art. 3 – Attività

 1) L’Associazione opera attraverso l’esercizio delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L’Associazione realizza la sua attività attraverso l’organizzazione di: convegni e seminari, corsi (di lingua, di arte, di gastronomia ecc).

Mostre (fotografiche, artistiche, gastronomiche, ecc).

Ricerche, stesura e pubblicazione di prodotti editoriali.

Promozione e collaborazione/organizzazione di eventi internazionali sportivi, musicali, culturali, gastronomici, con la collaborazione di associazioni locali, italiane e straniere con il coinvolgimento delle Città Gemelle/Amiche, anche in collaborazione con Comuni/Associazioni-Comitati Gemellaggi dell’Unione dei Comuni de “La Bassa Romagna” e di altre città regionali, nazionali ed internazionali.

Promozione e organizzazione di viaggi culturali/soggiorni/vacanze studio e scambi di gruppi scolastici/sportivi/artistici (giovani e adulti).

Stesura e pubblicazione di materiale turistico per la promozione principale della conoscenza della nostra realtà e delle Città Gemelle/Amiche anche in collaborazione con altre associazioni, enti e Amministrazione Pubblica.

Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, non esaustivo, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2) Nell’esercizio della sua attività l’Associazione curerà la diffusione di una coscienza internazionale tra i cittadini, nella consapevolezza che il Gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato nel favorire l’unione politica dell’Europa, la diffusione di una coscienza che si estende anche alle Città Gemelle ed Amiche di altri continenti per contribuire al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

3) L’Associazione, nella sua azione intende:

a) operare e pianificare interventi e azioni dirette alla cultura di una coscienza internazionale;

b) contribuire a una unione sempre più forte fra il popolo italiano e i popoli destinatari dei Gemellaggi, nella comune convinzione che il Gemellaggio è uno strumento utile alla costruzione dell’Unione Europea e in generale all’incontro tra i popoli;

c) programmare, organizzare e coordinare le iniziative di rapporto e scambio con gli Enti territoriali di altri Paesi, gemellati con Lugo, con lo scopo di creare autentici legami di amicizia fra i giovani e i cittadini delle comunità gemellate;

d) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del Gemellaggio e la partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo al coinvolgimento di associazioni, organismi e gruppi che operano in campo economico, culturale, sociale, turistico, sportivo, scolastico, ecc.;

e) promuovere azioni per favorire l’incontro tra i popoli anche a livello locale, nella convinzione che la conoscenza reciproca sia il mezzo per favorire l’integrazione e il rispetto reciproco e per contrastare i fenomeni conseguenti alle diffidenze, agli odi e ai preconcetti.

 

Soci – adesione – diritti – doveri – cessazione

Art. 4 – Soci

 1) L’Associazione è aperta a persone fisiche maggiorenni, anche se non residenti nel Comune di Lugo, persone giuridiche e associazioni, non aventi scopo di lucro, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

2) Le persone giuridiche e le associazioni sono rappresentate dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato.

3) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4) Il numero dei Soci è illimitato.

5) I Soci si distinguono in:

– Soci ORDINARI – sono tutti coloro che sono iscritti all’Associazione e sono in regola con i versamenti delle quote annuali.

– Soci ONORARI – sono tutte quelle persone che il Consiglio Direttivo ha deliberato di considerare appartenenti all’Associazione per meriti o motivi “Speciali” e che si sono particolarmente distinte nel promuovere gli obiettivi dell’Associazione.

Non hanno l’obbligo di versamento della quota annuale.

6) I Soci prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, non hanno diritto ad alcuna forma di retribuzione, sia diretta che indiretta ma gli possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Procedura di adesione

 1) L’aspirante Socio, compilando e sottoscrivendo il modulo di adesione e contestualmente pagando la quota associativa, acquisisce immediatamente la qualifica di Socio con tutti i diritti e doveri derivanti.

Mantengono la loro qualifica negli anni successivi versando la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

All’atto dell’iscrizione a Socio, nell’apposito Modulo Iscrizione, si dovranno indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, posta elettronica;

b) l’ eventuale disponibilità di posti letto per l’ospitalità nell’ambito del Gemellaggio;

c) l’impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni, e alle decisioni degli Organi Sociali.

2) La quota sociale è stabilita annualmente per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo, e comunicata all’Assemblea, non è rimborsabile in nessun caso. Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

3) Il mancato rinnovo della tessera costituisce la perdita della qualifica di Socio.

 

Art. 6 – Diritti dei Soci

 L’ammissione a Socio dà il diritto a:

a) ricevere la tessera sociale, qualora sia emessa;

b) partecipare all’attività dell’Associazione;

c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;

d) votare nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 –  Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

a) a mantenere aggiornati i dati anagrafici e informativi forniti al momento dell’iscrizione;

b) al pagamento della quota sociale annua, come deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

d) a presenziare alle Assemblee Associative;

e) a supportare, con proposte e con la propria presenza, le iniziative dell’Associazione;

f) Il Socio deve tutelare l’immagine ed il buon nome dell’Associazione.

Art. 8 – Cessazione dallo status di Socio

1) – La qualifica di Socio si perde:

a) per recesso da Socio. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha efficacia immediata;

b) in caso di mancato versamento della quota sociale annua entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo.

2) I Soci possono essere espulsi dall’Associazione quando:

a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni o alle delibere prese dagli Organi Sociali;

b) il loro comportamento contrasta con gli scopi dell’Associazione o in qualunque modo abbiano arrecato danni morali o materiali all’Associazione.

3) L’espulsione, proposta da un qualunque Consigliere e decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, deve essere motivata e comunicata per iscritto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, all’interessato  che può fare appello all’Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4) L’associato receduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quota associativa o dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

patrimonio  sociale –  rendiconto annuale

Art. 9 – Patrimonio sociale

 1) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

a) Quote sociali;

b) Patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell’Associazione;

c) Elargizioni o contributi che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, da parte di privati, enti pubblici e privati (Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni ecc);

d) Donazioni e lasciti testamentari;

e) Rendite patrimoniali;

g) Fondo di riserva;

g) Attività di raccolta fondi;

h) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

i) Proventi derivanti dalle attività di interesse generale e da attività connesse organizzate dall’Associazione;

j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi di leggi e norme competenti in materia.

2) Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4) L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 10 – Rendiconto annuale

 1) Il rendiconto annuale comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto consuntivo economico finanziario, seguendo criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla normativa vigente, per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Il rendiconto sarà disponibile alla consultazione degli associati, previa richiesta scritta, presso la sede.

 

Art. 11 – Organi dell’Associazione

 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).

Assemblea dei Soci – Ordinaria e Straordinaria – competenze e quorum

 Art. 12 –  Assemblea dei Soci

 1) L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i Soci.

Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa, in ogni caso prima dello svolgimento dell’Assemblea.

– Ogni Socio ha diritto a un voto.

– Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

2) L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, entrambe sono convocate dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce: ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’avviso dovrà pervenire ai Soci almeno 20 giorni, prima della data prevista, mediante consegna   a mano o posta ordinaria o posta elettronica,  affissione nella sede operativa o pubblicazione sul sito www.lugogemellaggi.net .

3) L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

4) Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere riportare su un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

5) L’Assemblea decide le modalità di votazione (per alzata di mano o a scrutinio segreto), a seconda dell’importanza delle decisioni da sottoporre al voto. È sempre a scrutinio segreto il voto sulle persone. Alla votazione possono partecipare tutti i Soci dell’Associazione in regola con il versamento della quota associativa annua.

 

Art. 13 –  Assemblea Ordinaria – competenze e quorum

 1) E’ compito dell’Assemblea Ordinaria:

a) dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;

b) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

c) approvare il rendiconto contabile economico-finanziario e la relazione annuale;

d) decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

e) approvare l’eventuale programma annuale delle attività;

f) deliberare sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di espulsione dall’Associazione;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti.

2) L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale.

3) L’Assemblea è inoltre convocata:

a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Soci.

In tal caso l’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

4) In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli associati.

5) In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati con delega.

6) L’Assemblea in entrambi i casi delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Soci presenti o rappresentati, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

Art. 14 – Assemblea Straordinaria – competenze e quorum

 1) È compito dell’Assemblea Straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, l’Assemblea Straordinaria:

– in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno i 3/5 dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi;

– in seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della metà più 1 dei Soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

3) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato col voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati riuniti in Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

4) Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

 1) Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo dell’Associazione, è eletto, con votazione segreta, dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.

2) I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, la carica è gratuita.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri.

4) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è conservato nella sede dell’Associazione.

 

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il rendiconto contabile economico-finanziario e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

b) redigere l’eventuale programma annuale o pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) nominare, e revocare, il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione;

d) decidere sull’esclusione degli associati;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

f) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

g) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

2) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati                           atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 

Art. 17 – decadenza o sostituzione membri del Consiglio Direttivo

 1) La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) per assenza (più di 3 consecutive senza valida giustificazione);

c) revoca da parte dell’Assemblea Ordinaria;

d) sopraggiunte cause di incompatibilità;

e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea Ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’Assemblea, i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3) Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 18 – Il Presidente e il Vice Presidente

 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2) Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere rieletto.

3) Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono eletti all’interno del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, a scrutinio segreto, che dovrà avvenire almeno 30 giorni dall’Assemblea di elezioni delle cariche.

4) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

5) La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella riunione successiva;

d) convocare e presiedere l’Assemblea Soci e il Consiglio Direttivo;

e) convocare esperti o consulenti, alle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

7) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

8) In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

E’ Presidente Onorario dell’Associazione il Sindaco del Comune di Lugo in carica, o suo delegato.
Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 19- Segretario e Tesoriere

 1) Il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con votazione segreta. Le cariche sono gratuite.

2) Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione dell’Associazione.

3) Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione; si occupa della tenuta dei libri contabili dell’Associazione, predispone il rendiconto annuale e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria.

4) Le due cariche possono essere affidate anche ad un solo Consigliere;
5) in caso di necessità,  il Consiglio Direttivo può esternare una o più cariche affidandole a Soci in regola con il tesseramento annuo,  in questo caso assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Art. 20 – Libri Sociali e Registri

 L’Associazione deve tenere, nella forma che preferisce, le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

d) Il registro dei volontari.

 

Art. 21 prestazioni dei soci e volontari

 L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera, gratuita e senza fini di lucro dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’associazione in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi del lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

 

Art. 22 – Disposizione finale

 L’atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, la rendicontazione annuale e la relazione annuale sulle attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si demanda alle disposizioni previste dalle vigenti norme del Codice Civile e le disposizioni delle specifiche leggi del settore vigenti.

APPROVATO dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 21 dicembre 2022.